Il Codice della Crisi prevede strumenti per anticipare, gestire e risolvere le difficoltà dell'impresa. Composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione: percorsi diversi, un unico obiettivo — la regolazione ordinata della crisi.
Tensioni di cassa, ritardi nei pagamenti a fornitori e dipendenti, esposizioni bancarie in crescita: la crisi d'impresa raramente si manifesta all'improvviso. Spesso è il risultato di squilibri che si consolidano nel tempo.
Il Codice della Crisi impone all'imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di adottare senza indugio le iniziative necessarie (art. 2086 c.c.).
Patrimonio netto in erosione, flussi di cassa insufficienti a coprire i debiti in scadenza nei successivi dodici mesi.
Debiti verso dipendenti, fornitori, erario e istituti previdenziali oltre le soglie previste dall'art. 25-novies CCII.
INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione sono tenuti a segnalare il superamento di determinate soglie di debito.
Il venir meno della capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in modo ordinario nel prevedibile futuro.
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) mette a disposizione dell'imprenditore in difficoltà un ventaglio ampio di strumenti, diversi per natura, presupposti e grado di coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. La scelta dello strumento più adatto dipende dalla gravità della crisi, dalla dimensione dell'impresa e dagli obiettivi perseguiti. Per il debitore non fallibile — consumatore, professionista, piccolo imprenditore — il Codice prevede le procedure di sovraindebitamento.
Percorso volontario, riservato e stragiudiziale. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza chiede la nomina di un esperto indipendente alla Camera di Commercio. L'esperto agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione.
Quando la composizione negoziata non approda a una delle soluzioni previste dall'art. 23 e l'esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l'imprenditore può proporre al Tribunale un concordato per cessione dei beni. Non è previsto il voto dei creditori: il Tribunale omologa verificata la ritualità del procedimento e la fattibilità del piano.
Strumento negoziale e stragiudiziale. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza predispone un piano, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità economica. Non è prevista l'omologazione del Tribunale.
L'imprenditore conclude un accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, sottoposto a omologazione del Tribunale. Il Codice prevede diverse varianti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al trenta per cento in assenza di moratoria e di misure protettive; gli accordi ad efficacia estesa (art. 61), i cui effetti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti della medesima categoria; la convenzione di moratoria (art. 62), diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi.
Strumento introdotto dal CCII per l'imprenditore commerciale non minore in stato di crisi o di insolvenza. Prevede la suddivisione dei creditori in classi e la distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga alle regole della par condicio creditorum. Richiede l'approvazione di tutte le classi ed è soggetto a omologazione del Tribunale.
L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori un piano che può prevedere la prosecuzione dell'attività (concordato in continuità aziendale) oppure la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio). Il piano è sottoposto al voto dei creditori, suddivisi in classi, e all'omologazione del Tribunale.
Quando l'imprenditore è in stato di insolvenza e non è possibile o non è stata perseguita una soluzione di ristrutturazione, il Tribunale apre la liquidazione giudiziale. Il Curatore, nominato dal Tribunale, amministra il patrimonio del debitore, accerta il passivo, liquida l'attivo e ripartisce il ricavato tra i creditori. La procedura sostituisce il "fallimento" della previgente legge fallimentare.
Lo Studio opera da oltre un decennio con incarichi conferiti dai Tribunali di Roma, Tivoli e Civitavecchia — oltre cinquanta procedure gestite nelle diverse funzioni previste dal Codice della Crisi e dalla legge.
Ogni crisi ha le proprie specificità. Il percorso inizia con l'analisi dello stato dell'impresa e si sviluppa nella costruzione della strategia più adatta — sia essa stragiudiziale, negoziale o giudiziale.
La materia è complessa e in continua evoluzione. Queste risposte offrono un primo orientamento generale.
Il Codice della Crisi definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, lett. a, CCII). L'insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b, CCII).
La composizione negoziata è un percorso volontario, riservato e stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e ora disciplinato dal CCII. Vi accede l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza. Un esperto indipendente, nominato dalla Camera di Commercio, agevola le trattative con i creditori.
Il CCII ha sostituito il termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale" (artt. 121 ss.). La disciplina è stata significativamente riformata, ma la funzione resta quella di liquidare il patrimonio del debitore insolvente per soddisfare i creditori. Il Curatore è l'organo incaricato della gestione della procedura.
L'art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
L'esperto è un professionista indipendente, nominato dalla Camera di Commercio, che agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. Non ha poteri gestori né decisori: il suo compito è facilitare il raggiungimento di un accordo. Il Dott. Degli Esposti Zoboli è iscritto nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della Regione Lazio.
Quanto prima si affronta la crisi, tanto maggiori sono le possibilità di una soluzione efficace. Descriva la sua situazione: valuteremo insieme il percorso più adatto.
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