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Crisi d'Impresa

La crisi si affronta
con gli strumenti giusti.

Il Codice della Crisi prevede strumenti per anticipare, gestire e risolvere le difficoltà dell'impresa. Composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione: percorsi diversi, un unico obiettivo — la regolazione ordinata della crisi.

I segnali della crisi

Riconoscere la crisi
è il primo passo

Tensioni di cassa, ritardi nei pagamenti a fornitori e dipendenti, esposizioni bancarie in crescita: la crisi d'impresa raramente si manifesta all'improvviso. Spesso è il risultato di squilibri che si consolidano nel tempo.

Il Codice della Crisi impone all'imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di adottare senza indugio le iniziative necessarie (art. 2086 c.c.).

①

Squilibrio patrimoniale o finanziario

Patrimonio netto in erosione, flussi di cassa insufficienti a coprire i debiti in scadenza nei successivi dodici mesi.

②

Ritardi nei pagamenti

Debiti verso dipendenti, fornitori, erario e istituti previdenziali oltre le soglie previste dall'art. 25-novies CCII.

③

Segnalazioni dei creditori qualificati

INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione sono tenuti a segnalare il superamento di determinate soglie di debito.

④

Perdita di continuità aziendale

Il venir meno della capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in modo ordinario nel prevedibile futuro.

Gli strumenti di regolazione della crisi

I percorsi previsti
dal Codice della Crisi

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) mette a disposizione dell'imprenditore in difficoltà un ventaglio ampio di strumenti, diversi per natura, presupposti e grado di coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. La scelta dello strumento più adatto dipende dalla gravità della crisi, dalla dimensione dell'impresa e dagli obiettivi perseguiti. Per il debitore non fallibile — consumatore, professionista, piccolo imprenditore — il Codice prevede le procedure di sovraindebitamento.

I

Composizione negoziata della crisi

Percorso volontario, riservato e stragiudiziale. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza chiede la nomina di un esperto indipendente alla Camera di Commercio. L'esperto agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione.

Artt. 12–25-quinquies CCII
II

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Quando la composizione negoziata non approda a una delle soluzioni previste dall'art. 23 e l'esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l'imprenditore può proporre al Tribunale un concordato per cessione dei beni. Non è previsto il voto dei creditori: il Tribunale omologa verificata la ritualità del procedimento e la fattibilità del piano.

Art. 25-sexies CCII
III

Piano attestato di risanamento

Strumento negoziale e stragiudiziale. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza predispone un piano, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità economica. Non è prevista l'omologazione del Tribunale.

Art. 56 CCII
IV

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore conclude un accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, sottoposto a omologazione del Tribunale. Il Codice prevede diverse varianti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al trenta per cento in assenza di moratoria e di misure protettive; gli accordi ad efficacia estesa (art. 61), i cui effetti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti della medesima categoria; la convenzione di moratoria (art. 62), diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi.

Artt. 57–64 CCII
V

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Strumento introdotto dal CCII per l'imprenditore commerciale non minore in stato di crisi o di insolvenza. Prevede la suddivisione dei creditori in classi e la distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga alle regole della par condicio creditorum. Richiede l'approvazione di tutte le classi ed è soggetto a omologazione del Tribunale.

Artt. 64-bis–64-quater CCII
VI

Concordato preventivo

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori un piano che può prevedere la prosecuzione dell'attività (concordato in continuità aziendale) oppure la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio). Il piano è sottoposto al voto dei creditori, suddivisi in classi, e all'omologazione del Tribunale.

Artt. 84–120-quinquies CCII
VII

Liquidazione giudiziale

Quando l'imprenditore è in stato di insolvenza e non è possibile o non è stata perseguita una soluzione di ristrutturazione, il Tribunale apre la liquidazione giudiziale. Il Curatore, nominato dal Tribunale, amministra il patrimonio del debitore, accerta il passivo, liquida l'attivo e ripartisce il ricavato tra i creditori. La procedura sostituisce il "fallimento" della previgente legge fallimentare.

Artt. 121–283 CCII
Incarichi giudiziali

Al servizio del Tribunale
e delle procedure

Lo Studio opera da oltre un decennio con incarichi conferiti dai Tribunali di Roma, Tivoli e Civitavecchia — oltre cinquanta procedure gestite nelle diverse funzioni previste dal Codice della Crisi e dalla legge.

I
Curatore
Nella liquidazione giudiziale, il Curatore amministra il patrimonio del debitore, accerta il passivo, liquida l'attivo e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione.
II
Commissario Giudiziale
Nel concordato preventivo, il Commissario Giudiziale vigila sull'attività del debitore, redige la relazione sulla proposta e sul piano, esprime il proprio parere sulla fattibilità e assiste alle operazioni di voto.
III
Custode e Delegato alla vendita
Nelle procedure esecutive, il Custode Giudiziario amministra e conserva i beni pignorati; il Delegato alla vendita cura le operazioni di vendita per conto del Giudice dell'Esecuzione.
Il percorso

Dalla diagnosi
alla soluzione

Ogni crisi ha le proprie specificità. Il percorso inizia con l'analisi dello stato dell'impresa e si sviluppa nella costruzione della strategia più adatta — sia essa stragiudiziale, negoziale o giudiziale.

01
Diagnosi della situazione
Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Mappatura delle esposizioni debitorie e verifica dei presupposti di accesso agli strumenti di regolazione.
02
Individuazione dello strumento
Valutazione comparativa delle opzioni disponibili — composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione, piano attestato — in relazione alla natura e alla gravità della crisi.
03
Costruzione del piano
Predisposizione del piano, della proposta o dell'accordo e di tutta la documentazione necessaria. Interlocuzione con i creditori, con l'esperto o con il Tribunale, a seconda della procedura prescelta.
04
Esecuzione e monitoraggio
Assistenza nella fase esecutiva del piano e nel rispetto degli impegni assunti. Monitoraggio dell'andamento e gestione delle eventuali criticità.
Domande frequenti

Risposte ai
dubbi più comuni

La materia è complessa e in continua evoluzione. Queste risposte offrono un primo orientamento generale.

Il Codice della Crisi definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, lett. a, CCII). L'insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b, CCII).

La composizione negoziata è un percorso volontario, riservato e stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e ora disciplinato dal CCII. Vi accede l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza. Un esperto indipendente, nominato dalla Camera di Commercio, agevola le trattative con i creditori.

Il CCII ha sostituito il termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale" (artt. 121 ss.). La disciplina è stata significativamente riformata, ma la funzione resta quella di liquidare il patrimonio del debitore insolvente per soddisfare i creditori. Il Curatore è l'organo incaricato della gestione della procedura.

L'art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

L'esperto è un professionista indipendente, nominato dalla Camera di Commercio, che agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. Non ha poteri gestori né decisori: il suo compito è facilitare il raggiungimento di un accordo. Il Dott. Degli Esposti Zoboli è iscritto nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della Regione Lazio.

Il primo passo

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Quanto prima si affronta la crisi, tanto maggiori sono le possibilità di una soluzione efficace. Descriva la sua situazione: valuteremo insieme il percorso più adatto.

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