Revisione legale dei conti e attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione. Due attività diverse, un unico principio: la verifica indipendente dei dati a tutela di tutti i soggetti coinvolti.
La revisione legale dei conti è l'attività di verifica indipendente della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio. Il revisore esprime un giudizio professionale sulla conformità del bilancio ai principi contabili applicabili.
Il titolare è iscritto nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nelle procedure di regolazione della crisi d'impresa, il Codice della Crisi richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto dal debitore. L'attestazione è presupposto di efficacia del piano attestato di risanamento, degli accordi di ristrutturazione, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e del concordato preventivo.
Il titolare ha maturato esperienza come attestatore nell'ambito di piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, unendo alla competenza di revisore la conoscenza diretta delle dinamiche delle procedure concorsuali acquisita come Curatore e Commissario Giudiziale. È iscritto sia nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese sia nel registro dei revisori legali, requisiti congiunti previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII per il professionista indipendente.
Due ambiti di attività complementari, accomunati dalla funzione di verifica indipendente: la revisione legale dei conti da un lato, l'attestazione di piani e accordi nell'ambito della crisi d'impresa dall'altro.
Verifica della conformità del bilancio d'esercizio ai principi contabili applicabili, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano attestato di risanamento. L'attestazione produce l'effetto protettivo previsto dall'art. 56 CCII sugli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.
Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, strumento che consente la distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga alle regole della par condicio creditorum.
Il debitore deposita con la domanda di concordato preventivo la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In caso di concordato in continuità aziendale, il professionista attesta inoltre che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Verifiche contabili e analisi di bilancio su incarico di parti private: due diligence contabili in operazioni di acquisizione, verifiche di regolarità contabile, analisi della sostenibilità finanziaria.
Ogni incarico di revisione e attestazione segue un percorso strutturato, fondato sulla pianificazione delle verifiche, sull'acquisizione delle evidenze e sulla formulazione di un giudizio professionale indipendente.
Alcune risposte alle domande più frequenti in materia di revisione legale e attestazione.
La revisione legale dei conti è l'attività di verifica indipendente della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio. Il revisore esprime un giudizio professionale sulla conformità del bilancio ai principi contabili applicabili.
Il professionista attestatore è un soggetto indipendente — iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII — che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dell'accordo proposto dal debitore. L'attestazione è un presupposto essenziale per l'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.
L'attestazione è richiesta per il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII), per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) e per il concordato preventivo (art. 87, comma 3, CCII). In ciascun caso il professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Il professionista attestatore deve essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali e deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII. Non deve avere rapporti di natura personale o professionale con il debitore tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.
Che si tratti di un incarico di revisione o di un'attestazione, descriva la sua esigenza: valuteremo insieme l'approccio più adeguato.
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