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Revisione e attestazione
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Revisione e Attestazione

La verifica indipendente
a garanzia della trasparenza.

Revisione legale dei conti e attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione. Due attività diverse, un unico principio: la verifica indipendente dei dati a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Revisione legale

Il controllo indipendente
del bilancio

La revisione legale dei conti è l'attività di verifica indipendente della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio. Il revisore esprime un giudizio professionale sulla conformità del bilancio ai principi contabili applicabili.

Il titolare è iscritto nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Attestazione

La garanzia di veridicità
e fattibilità del piano

Nelle procedure di regolazione della crisi d'impresa, il Codice della Crisi richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto dal debitore. L'attestazione è presupposto di efficacia del piano attestato di risanamento, degli accordi di ristrutturazione, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e del concordato preventivo.

Il titolare ha maturato esperienza come attestatore nell'ambito di piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, unendo alla competenza di revisore la conoscenza diretta delle dinamiche delle procedure concorsuali acquisita come Curatore e Commissario Giudiziale. È iscritto sia nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese sia nel registro dei revisori legali, requisiti congiunti previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII per il professionista indipendente.

Le attività

Revisione, attestazione
e controllo contabile

Due ambiti di attività complementari, accomunati dalla funzione di verifica indipendente: la revisione legale dei conti da un lato, l'attestazione di piani e accordi nell'ambito della crisi d'impresa dall'altro.

I

Revisione legale del bilancio

Verifica della conformità del bilancio d'esercizio ai principi contabili applicabili, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

D.Lgs. 39/2010
II

Attestazione del piano di risanamento

Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano attestato di risanamento. L'attestazione produce l'effetto protettivo previsto dall'art. 56 CCII sugli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.

Art. 56 CCII
III

Attestazione degli accordi di ristrutturazione

Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Artt. 57–64 CCII
IV

Attestazione nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, strumento che consente la distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga alle regole della par condicio creditorum.

Art. 64-bis, comma 3 CCII
V

Attestazione nel concordato preventivo

Il debitore deposita con la domanda di concordato preventivo la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In caso di concordato in continuità aziendale, il professionista attesta inoltre che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Art. 87, comma 3 CCII
VI

Verifiche contabili stragiudiziali

Verifiche contabili e analisi di bilancio su incarico di parti private: due diligence contabili in operazioni di acquisizione, verifiche di regolarità contabile, analisi della sostenibilità finanziaria.

Incarico professionale
Il percorso

Dall'incarico
al giudizio

Ogni incarico di revisione e attestazione segue un percorso strutturato, fondato sulla pianificazione delle verifiche, sull'acquisizione delle evidenze e sulla formulazione di un giudizio professionale indipendente.

01
Pianificazione
Analisi preliminare della società o dell'impresa, comprensione del contesto e dei rischi, definizione della strategia di revisione o di attestazione e del programma di verifiche.
02
Verifiche e analisi
Svolgimento delle procedure di revisione o delle verifiche di attestazione: analisi documentale, riscontri, conferme esterne, test di dettaglio, verifica della ragionevolezza delle assunzioni del piano.
03
Relazione e giudizio
Formulazione del giudizio professionale e redazione della relazione di revisione o dell'attestazione, con esposizione motivata delle conclusioni.
Domande frequenti

Risposte ai
dubbi più comuni

Alcune risposte alle domande più frequenti in materia di revisione legale e attestazione.

La revisione legale dei conti è l'attività di verifica indipendente della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio. Il revisore esprime un giudizio professionale sulla conformità del bilancio ai principi contabili applicabili.

Il professionista attestatore è un soggetto indipendente — iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII — che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dell'accordo proposto dal debitore. L'attestazione è un presupposto essenziale per l'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.

L'attestazione è richiesta per il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII), per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) e per il concordato preventivo (art. 87, comma 3, CCII). In ciascun caso il professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il professionista attestatore deve essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali e deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, lett. o) del CCII. Non deve avere rapporti di natura personale o professionale con il debitore tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Il primo passo

L'indipendenza del giudizio
è il fondamento della fiducia

Che si tratti di un incarico di revisione o di un'attestazione, descriva la sua esigenza: valuteremo insieme l'approccio più adeguato.

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